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La tutela della maternità ha subito negli anni profondi cambiamenti affinché si ottenesse una parità di trattamento per entrambi i genitori.
Il decreto legislativo n.151 del 2001 ha equiparato i diritti delle madri lavoratrici dipendenti a quelli delle madri lavoratrici autonome o libere professioniste. Il congedo di maternità disciplinato dall'art. 28 del decreto 151/2001 si estende anche al padre che eserciti una professione di lavoratore dipendente, mentre non vi è alcuna previsione inerente al lavoratore autonomo o libero professionista.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza dell'11/10/2001 n. 382 ha sancito l'illegittimità degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001 "Nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima".
Ieri, 4 maggio, la Commissione Bilancio ha dato il proprio assenso ad un emendamento alla proposta di legge 1524, con cui si permetterebbe ai padri professionisti di usufruire dell’indennità di maternità, anche se la madre non ne abbia fatto richiesta, qualora subentrasse la morte o una grave infermità della madre stessa. Naturalmente il padre dovrà fare apposita richiesta, presentando tutta la certificazione necessaria.