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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 17/05/2010

Nuove disposizioni in materia di accredito contributi figurativi per lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Sono state emanate da parte dell’INPS, nuove disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità. Il D.M. 12 luglio 2007 aveva già previsto l’estensione, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95, delle disposizioni riguardanti il Testo unico sulla  tutela della maternità e della paternità.
La nuova normativa, ha esteso  ai committenti ed agli associanti in partecipazione il divieto di adibire al lavoro le collaboratrici a progetto e categorie assimilate nonché le associate in partecipazione, durante i periodi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001, prevedendo tra l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”. Il diritto alla contribuzione figurativa è pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.
Le nuove norme dispongono, riguardo alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.
 


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