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Esiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla legislazione nazionale. Questo è quanto ha affermato l’INPDAP con una nota operativa. Si precisa che la totalizzazione consente al lavoratore di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, qualora nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali.
Una condizione necessaria per poter esercitare la predetta facoltà è che l’iscritto non sia titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Il problema si poneva per la pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la titolarità della sola pensione estera non è incompatibile con la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale, poiché l’incompatibilità persiste solo nel caso di titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006. Inoltre, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art.1, comma 2, del citato decreto legislativo 42/2006, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. e oggetto di totalizzazione, come già l’istituto aveva precisato con circolare n.5 del 25/01/2007. I periodi esteri debbono essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, ridotto a tre, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale, che è di un anno come previsto dalla normativa comunitaria.