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Nella risoluzione 46/2010 di ieri dell'agenzia delle Entrate, che semplifica la norma contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir (Nuovo testo unico delle Imposte sui redditi) si evince che il datore di lavoro non è più tenuto a vincolare il lavoratore nella scelta dell'Istituto di credito, in caso di benefici fiscali per la concessione di mutui per la prima casa. In questo modo il lavoratore è libero di preferire non solo il proprio istituto ma anche il tasso più conveniente.
Al fine di abbattere gli interessi del mutuo, tra le novità, il datore di lavoro può riconosce il contributo anche direttamente al lavoratore; pertanto, è opportuno accreditare la somma direttamente sul conto corrente da cui la banca preleva il pagamento delle rate e con la stessa valuta del prelievo.