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La Corte Europea di Giustizia, si è pronunciata in merito al trattamento pensionistico dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico. Con tale tipo di contratto, il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto. Il caso riguardava gli assistenti di volo di una nota compagnia aerea, che contestando la posizione dell’Inps che considera come periodi contributivi utili per l’acquisizione dei diritti alla pensione solo i periodi lavorati, esclude i periodi non lavorati corrispondenti alla loro riduzione d’orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili.
Tali dipendenti, nel contestare i conteggi individuali dei periodi contributivi, sostenevano che con l’esclusione dei periodi non lavorati, si ponesse in essere una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e quelli che hanno optato per la formula detta di tipo orizzontale, poiché questi ultimi sono posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro equivalente.
La Corte Europea, considerando il principio di non discriminazione prevista dalla Direttiva n. 97/81, che l’Italia ha fatto propria con il D.L.vo n. 61/2000, ha affermato che l’anzianità contributiva necessaria per l’individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno. Da ciò discende che debbano essere prese in considerazione, anche periodi di non lavoro.
L’organismo europeo ha rilevato un’infrazione alla normativa comunitaria, ravvisando una palese violazione delle norme.