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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 10/08/2010

Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni

La possibilità per un figlio di continuare a ricevere il mantenimento anche dopo il superamento dei 18 anni, implica non solo un rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica; dimostrare tale condicio sine qua non è fondamentale al momento della presentazione della domanda, e l’onere ricade sul figlio maggiorenne che ne fa richiesta.

Un ragazzo maggiorenne può far valere il diritto al sostentamento economico da parte di un genitore, nei casi in cui, ad esempio, si dichiari una patologia invalidante o l’impegno negli studi universitari.

D’altro canto, però, il genitore che voglia controbattere, dimostrando il contrario, può avvalersi del buon diritto di accedere ai dati detenuti dai Centri per l’impiego e riguardanti l’eventuale esistenza del rapporto lavorativo in atto del figlio ed ai dati identificativi del datore di lavoro. E ancora la presa visione della dichiarazione dei redditi di un figlio, prevale sul diritti alla privacy della prole (TAR Bari, sentenza 25 giugno 2003, n. 2782).

La Cassazione con la sentenza n. 16612/2010, ha affermato che l’onere di dimostrare la necessità di mantenimento, a causa di mancanza di indipendenza economica, spetta al figlio maggiorenne.
 


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