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L’INPS, in particolare, con il messaggio n. 2322/2011, è intervenuta sull’art. 33 della legge n.183/2010, riguardante l’accesso ispettivo, il potere di diffida e la verbalizzazione unica. L’art 33 nel riscrivere l’art. 13 del d.lgs 164/2004 ossia, la legge sulle “funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”, va a modificare le procedure di ispezione nei luoghi di lavoro e l’atto di diffida, conseguente all’accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative. Il comma 4 dell’art 33 dispone che, tutta la procedura confluisca in un “verbale unico” (verbale di accertamento e notificazione), redatto dal personale ispettivo è notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato.
Al fine di garantire l’uniformità dei comportamenti su tutto il territorio italiano nel messaggio Inps sono indicate le fasi operative tracciate in conformità alla normativa di riferimento. In particolare, l'Ispettore dovrà acquisire tutte le notizie utili alla redazione del verbale, produrre il documento word del verbale, avendo cura di inserire nella prima pagina le notizie in riferimento al trasgressore, nonché i dati relativi alla persona presente all'accesso ispettivo, al professionista e al contratto di lavoro applicato e indicando le norme violate e sanzionatorie con relativa motivazione. Infine dovrà verificare la completezza del documento prodotto e la sua conformità al verbale unico di accertamento e notificazione e completare gli adempimenti inviando i dati statistici e i relativi DM10/V.