Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
sabato 3 maggio 2025    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 24/02/2011

Precisazioni dall'INPS sulla nuova procedura di riscossione
Nel messaggio n.3881/2011 l’INPS, ritornando sull’argomento trattato nella circolare n.198/2010, opera delle precisazioni in riferimento all’avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal cosiddetto Collegato lavoro (legge n.183/2010). Innanzitutto, per il trasgressore che paga il debito contestato  entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente come oggetto illeciti affidabili, è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, il pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Per il pagamento dal 31° giorno dalla notifica del verbale, il trasgressore non potrà più usufruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge n.689/1981) e sarà tenuto inoltre al pagamento di ulteriori somme aggiuntive calcolate secondo quanto indicato nel verbale. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni si procederà alla formazione dell’avviso di addebito. I crediti inseriti nell’avviso vengono affidati all’agente della riscossione che procede al recupero. Gli importi sono maggiorati dell’aggio e, più in particolare, l’aggio a carico del debitore è pari:


- Al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito;
- Al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.


Ad ogni modo, in mancanza di pagamento, l’agente della riscossione procederà a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura