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EPAS NOTIZIE" del
11/03/2011
Ora anche i dipendenti degli studi professionali possono iscriversi alle liste di mobilità
Il Ministero del Lavoro ha deciso di estendere l’iscrizione alle liste di mobilità ai dipendenti degli studi professionali che hanno perso il lavoro, a causa delle politiche di riduzione del personale. La disposizione ministeriale accoglie, in questa maniera, uno specifico interpello presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e da Confprofessioni. In realtà, la questione si è posta all’attenzione del dibattito pubblico soltanto ora che la crisi economica ha messo in evidenza come siano anacronistiche quelle norme, emanate a tutela dei lavoratori, che sono improntate sul modello della “grande impresa”. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, i provvedimenti che trattano il tema della mobilità (legge n. 223/91 e legge n. 236/93) non prendono in considerazione i dipendenti degli studi professionali, come loro diretti destinatari. Nello specifico, l’articolo 4 della legge n. 236/93 stabilisce che “possono essere iscritti alle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro”. La risposta all’interpello (sulla scia di una precedente interpretazione della Corte di giustizia europea: causa C/32/02, in relazione alla direttiva Ue del Consiglio 98/59/CE) si basa su una visione allargata del concetto di imprenditore che va ad includere “qualunque soggetto attivo su un determinato mercato che svolga un’attività economica”, andando così a colmare tale lacuna legislativa.
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