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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 11/03/2011

Indennità una tantum per la cessazione dei contratti di collaborazione
La circolare INPS n. 36 del 09/03/2010 prevede, per tutto l’arco del biennio 2010-2011, la possibilità di ottenere un’indennità una tantum a tutela del reddito, nel caso di cessazione di un contratto di collaborazione. Tale opportunità, introdotta in forma sperimentale, é rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche) ossia i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla Gestione separata presso l’INPS ed è, inoltre, subordinata al possesso di determinati requisiti, come il criterio della “monocommitenza”. Nell’anno antecedente alla conclusione del rapporto lavorativo, è necessario sia aver accreditato un numero di contributi non inferiore alle tre mensilità che possedere un reddito lordo compreso tra i 5.000 ed i 20.000 euro. Nel corso dell’anno di riferimento, invece, il numero dei contributi da versare scende alla soglia di una mensilità. Il soggetto interessato, al momento della consegna della domanda all’INPS, non solo deve essere senza contratto da almeno due mesi ma è tenuto anche a manifestare la propria immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. L’indennità, per la quale è stato fissato un tetto massimo di 4.000 euro, equivale ad una somma pari al 30% del reddito conseguito l’anno precedente che viene somministrata in un’unica soluzione.
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