
da "
EPAS NOTIZIE" del
15/03/2011
Permessi retribuiti per le gravi forme di disabilità
La circolare INPS n. 45 del 01/03/2011 stabilisce che il soggetto disabile può usufruire di permessi retribuiti, qualora abbia ottenuto la certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità; come prescritto dall’articolo 3 (comma 3) della legge n. 104 del 1992. Il richiedente è tenuto a trasmettere l’istanza per il riconoscimento della grave disabilità, in modalità telematica, al Direttore della sede INPS di appartenenza; direttamente in prima persona oppure scegliendo di rivolgersi ad un patronato. Preliminare a questa fase è il rilascio, da parte del medico di base (o altro medico certificatore), “dell’attestazione dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave”. La certificazione (o verbale), con cui viene dichiarato lo stato di grave disabilità, è rilasciata da un’apposita Commissione medica, attiva presso ogni Azienda Sanitaria Locale. Nell’eventualità che il soggetto interessato non ottenga la documentazione entro il termine di 90 giorni (che scende a 15 giorni nel caso di patologie oncologiche) può richiedere all’ufficio competente la concessione dei sopracitati permessi, presentando una certificazione provvisoria rilasciata da un medico specializzato nella patologia in questione che presti servizio presso una struttura pubblica (oppure in una privata equiparata alla pubblica). A questo proposito, occorre specificare che tale attestazione mantiene la propria validità fino al termine del processo di accertamento.
Ascolta questo testo:
(voce maschile) |
(voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news

Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura