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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 16/03/2011

Indennità di disoccupazione: confermata l'esclusione dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Gli assicurati Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) che esercitano la loro attività, in forma autonoma, non possono usufruire delle indennità di disoccupazione dell’Inps (con requisiti normali o ridotti); a ribadire tale orientamento è intervenuta anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12355/20.05.2010). D’altro canto, possono godere di tale beneficio tutti i lavoratori dello spettacolo che svolgono, in maniera subordinata, mansioni tecniche come, ad esempio, gli operatori cine-tv, i parrucchieri, i truccatori ed i macchinisti di scena. Non rientrano però in questa categoria coloro i quali operano in ampia autonomia, rispetto all’impresa in cui sono impiegati, in virtù della loro specifica preparazione (tecnica, culturale ed artistica). Per quanto riguarda i lavoratori del settore assunti con contratto di collaborazione a progetto, il Ministero del Lavoro (rispondendo all’interpello n. 13 del 08/03/2011) ha stabilito che i contributi per la pensione sono di competenza dell’Enpals; mentre spetta all’Inps la gestione dei contributi minori (malattia, maternità, ecc.).
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