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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 16/03/2011

Assistenza disabili: un unico permesso per famiglia
Secondo il “Collegato lavoro” (legge n. 183 del 4 novembre 2010) il permesso per assistere un familiare, portatore di grave handicap, può essere concesso ad unico lavoratore, per ciascun nucleo familiare; tale disposizione non trova però applicazione nel caso dei genitori (anche adottivi) che possono, invece, usufruirne in maniera alternata. Il provvedimento contempla i parenti di “terzo grado” (ossia i bisnonni, i nipoti e gli zii sia diretti che acquisiti) tra i suoi beneficiari, “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” (articolo 24). Per quanto riguarda le autorizzazioni che sono state concesse prima del 24 novembre del 2010 (data di entrata in vigore della normativa) è lo stesso soggetto disabile che deve comunicare all’Inps, tramite una sua dichiarazione scritta, il nominativo del familiare che si prenderà cura di lui. L’acquisizione dei permessi è subordinata al fatto che la persona da assistere non deve essere ricoverata, a tempo pieno, presso una struttura che offre assistenza sanitaria continuativa; salvo eventi del tutto eccezionali (come ad esempio eventuali terapie o visite specialistiche svolte all’esterno). Con specifico riferimento alla durata dei permessi, il richiedente ha diritto a tre giorni retribuiti al mese che possono anche essere fruiti ad ore ed ha inoltre la facoltà di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare disabile.
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