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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 22/03/2011

Le novità del mondo previdenziale
Per quanto riguarda l’ambito previdenziale, la manovra anticrisi del 2010 ha segnato il passaggio dal sistema delle “finestre fisse” (secondo il quale la pensione veniva erogata ad intervalli definiti nel corso dell’anno) a quello delle “finestre mobili” che ha introdotto un tempo di attesa minimo per poter beneficiare del trattamento pensionistico. Per i lavoratori dipendenti tale periodo è stato fissato a 12 mesi, mentre si dilata a 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri) ed i parasubordinati. Tutti coloro che hanno maturato, in questo mese, i requisiti dovranno, dunque, attendere il mese di aprile del 2012 (oppure ottobre 2012 nel caso dei lavoratori autonomi) per poter percepire il primo pagamento.
 
Le suddette innovazioni hanno effetto su tutti i trattamenti pensionistici: i trattamenti di vecchiaia (inclusi quelli previsti da ordinamenti speciali), di anzianità, le pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione.
 
Le nuove regole riguardano anche le donne che scelgono la pensione di anzianità contributiva e la pensione supplementare, come è stato specificato dall’Inps; non rientrano, invece, tra i loro diretti destinatari le seguenti categorie di soggetti: i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre del 2010, il personale della scuola, i lavoratori in regime di preavviso alla data del 30 giugno del 2010, i soggetti che non sono più in possesso del titolo abilitante per poter svolgere il proprio lavoro (a causa dell’avanzare dell’età), i lavoratori in mobilità che hanno perso il lavoro sulla base di accordi sindacali (con un limite massimo di 10.000 beneficiari) ed infine i titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore.
 
Spostando l’attenzione sulle pensioni di anzianità, occorre specificare che il lavoratore deve raggiungere sia un’età anagrafica minima che un numero minimo di contributi, la cui somma non può essere inferiore ad una determinata “quota”. Con riferimento all’anno 2011, per i lavoratori dipendenti il valore della sopra citata “quota” è pari a 96, con un’età minima che non può scendere al di sotto della soglia dei 60 anni per i lavoratori dipendenti, mentre per gli autonomi, gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti la “quota” sale a 97, con un minimo di età di 61 anni.
 
I lavoratori che hanno versato i contributi, presso gestioni diverse, possono avvalersi di due alternative: la “totalizzazione” oppure la “ricongiunzione”. La prima opzione prevede che, dopo l’unione dei diversi periodi contributivi, ciascun Ente previdenziale paghi la “quota” che gli spetta. La “ricongiunzione”, invece, si basa sul trasferimento di tutti i contributi presso un’unica gestione, alla quale viene affidato, in via esclusiva, il compito di somministrare l’intero trattamento pensionistico. La “totalizzazione”, pur essendo totalmente gratuita (a differenza della “ricongiunzione” che è a carattere oneroso), può però includere solo i periodi di contribuzione superiori ai 3 anni.
 

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