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L’assegno di maternità può essere richiesto dalle cittadine italiane o comunitarie (o in possesso della carta di soggiorno), prive di tutela previdenziale obbligatoria, per ogni figlio nato nel 2011 che sia regolarmente soggiornante o residente in Italia; le stesse regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso in cui la madre muoia o abbandoni il figlio, il titolare di tale assegno diventa il padre del minore. La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita (oppure affidamento o adozione) del bambino.
Per quanto riguarda le famiglie, i requisiti per poter percepire l’assegno sono i seguenti: avere tre o più figli a carico (al di sotto dei 18 anni) e possedere un “Indicatore della situazione economica” (Ise) non superiore all’importo di 23.736,50 euro; (il limite Ise dell’assegno di maternità è stato fissato, invece, a 32.967,39 euro).