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L’Inps, con la recente circolare n. 60 del 2011, ha chiarito che la perequazione automatica delle pensioni è stata fissata, in maniera definitiva, nella misura dell’1,6% (in sostituzione di quella provvisoria dell’1,4%); con effetti a partire dal 1° gennaio del 2011.
Il riferimento legislativo è al Decreto del 19 novembre del 2010 emanato dal “Ministro dell’Economia e delle Finanze” di concerto con il “Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali” che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre del 2010.
La suddetta circolare ha, inoltre, aggiornato “le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2011 ed il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto alla pensione”.
L’Istituto previdenziale è intervenuto anche sulla questione delle riduzioni delle pensioni ai superstiti, per l’anno 2011: se il reddito percepito è maggiore di 18.265,65 euro ma non supera i 24.354,20 euro la diminuzione è pari al 25%; mentre al di sopra dei 24.354,20 euro e fino ai 30.442,75 euro equivale al 40% ed infine raggiunge il 50% se il soggetto beneficiario percepisce una somma superiore ai 30.442,75 euro. Per quanto riguarda, invece, gli assegni di invalidità: se la quota di reddito del richiedente corrisponde ad un importo che va dai 24.354,20 euro in su fino ai 30.442,75 euro la riduzione corrisponde alla misura del 25%; mentre oltre quest’ultima somma è pari al 50%.