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Il primo provvedimento, relativo al “lavoro occasionale di tipo accessorio”, è indirizzato ai lavoratori part time, appartenenti a qualsiasi settore produttivo, che potranno continuare a ricorrere ad attività lavorative di tipo occasionale, fino al 31 dicembre del 2011, purché non siano svolte presso il medesimo datore di lavoro. Inoltre, coloro i quali beneficiano di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito hanno l’opportunità di utilizzare i cosiddetti voucher, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro l’anno.
Per quanto riguarda l’ambito degli ammortizzatori sociali e delle forme di sostegno al reddito, per tutto il 2011, sarà possibile usufruire dei fondi per il finanziamento di trattamenti in deroga, previsti nei casi di sospensione dal lavoro oppure di crisi aziendali al fine di tutelare gli apprendisti ed i lavoratori titolari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e/o ridotti.
Infine, la terza ed ultima disposizione che è stata oggetto di proroga si riferisce alla possibilità di revisionare (tramite l’emanazione di un apposito Decreto congiunto del “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” e del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”) i regolamenti dei “fondi di solidarietà e di sostegno al reddito” che sono stati istituiti al fine di fornire un adeguato supporto alle categorie ed ai settori d’impresa, privi di ammortizzatori sociali.