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Area Operatori![]() |
Un’eventuale malattia che sopraggiunge nel corso delle ferie, ad esempio, interrompe il godimento di queste ultime; come avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Il soggetto interessato deve, però, certificare la propria condizione al datore di lavoro, attraverso l’invio del certificato medico.
Il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi in tutti i casi in cui non viene corrisposto alcun pagamento, come ad esempio: permesso o malattia non retribuiti, maternità obbligatoria, interdizione anticipata, assenza per infortunio superiore ai tre giorni. A questo riguardo, va specificato che la collaboratrice domestica, nell’intervallo di tempo tra l’inizio della gravidanza e la conclusione del periodo di maternità obbligatoria, può essere licenziata esclusivamente per “giusta causa”; inoltre, il suo rapporto di lavoro si intende “sospeso” e contribuirà, in egual modo, alla maturazione dei contributi.
Un’ultima precisazione da fare riguarda il fatto che i lavoratori domestici, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui sono stati assunti (contratto ad ore oppure in regime di convivenza), hanno diritto al completo riposo durante le festività previste dal CCNL (Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, lunedì di Pasqua, festa della Liberazione, festa del Lavoro, festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, e Santo Patrono). Il dipendente ad ore, potrà godere di tale beneficio anche nell’ipotesi in cui la festività ricorra in un giorno in cui è dispensato da impegni lavorativi ed, inoltre, potrà contare sul pagamento di 1/26 della retribuzione mensile. Per quanto riguarda, invece, la festività civile del 17 marzo (che è stata introdotta dal Decreto Legge n. 5/2011, soltanto in riferimento all’anno 2011, in occasione della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia) non è previsto alcun obbligo a carico dei datori di lavoro.