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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 12/04/2011

Le caratteristiche principali e gli obblighi previdenziali delle collaborazioni a progetto
Secondo la riforma Biagi (Decreto Legislativo n. 276/2003) sono tre i requisiti fondamentali che contraddistinguono i contratti di Co.co.co. (attualmente denominati Co.co.pro.), vale a dire: la sussistenza di “uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o fasi di esso)”; “il coordinamento con l’organizzazione del committente” (in modo analogo a quanto già stabilito in passato) ed infine la gestione delle mansioni lavorative deve essere orientata al risultato, ossia essa prescinde dal tempo impiegato e viene svolta dal collaboratore in maniera autonoma.
 
L’articolo 61 del Decreto elenca una serie di casi in cui non é necessaria l’indicazione di un progetto, di un programma (o di una sua fase):

• le Co.co.co. stipulate nell’ambito della Pubblica Amministrazione (come è noto, infatti, tali disposizioni non si applicano al settore del pubblico impiego);
• le prestazioni occasionali che si sviluppano in un arco temporale inferiore ai trenta giorni e il cui compenso non é superiore all’importo di 5.000 euro; (é fondamentale precisare che sia il limite temporale che quello relativo alla retribuzione si devono riferire all’attività svolta, nel corso di un anno, esclusivamente presso un singolo committente);
• le professioni intellettuali che richiedono, per il loro esercizio, l’iscrizione in appositi albi professionali;
• le collaborazioni “in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI”;
• i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
• gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
• coloro i quali usufruiscono della pensione di vecchiaia.

Per comprendere meglio cosa si intende per progetto e per programma di lavoro, occorre fare riferimento alla circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro. Come si legge nella stessa, “il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”. La sua identificazione spetta al datore di lavoro ed esso può essere legato sia all’attività principale dell’azienda che ad una eventuale attività secondaria. Il programma di lavoro si riferisce, invece, ad “un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”.
 
Spostando l’attenzione sulla sfera previdenziale, il collaboratore a progetto è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata presso l’Inps, un fondo pensionistico che è stato introdotto con la riforma Dini (articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995). L’onere contributivo é per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore; mentre il versamento dei contributi deve essere effettuato, dal datore di lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’erogazione della retribuzione.
 


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