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La cosiddetta “diffida a regolarizzare” (prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 124/2004 e revisionata dal Collegato lavoro) si riferisce generalmente a degli inadempimenti (come, ad esempio, le mancate consegne) e rappresenta, senza dubbio, l’opzione maggiormente diffusa. In base a questo metodo, gli ispettori diffidano il trasgressore, mediante la redazione di un apposito verbale, a sanare l’illecito amministrativo; entro il termine e secondo le modalità stabilite per legge.
Troviamo, dunque, la regolarizzazione del lavoro sommerso che può avere carattere parziale o totale. In base alla prima possibilità (articolo 3, comma 3, della legge n. 73/2002) il committente che decide di regolarizzare un suo lavoratore può beneficiare di uno sconto sulle sanzioni: mentre il secondo meccanismo di sanatoria (articolo 3, comma 4, della legge n. 73/2002) solleva dall’obbligo delle sanzioni (amministrative e civili) coloro i quali regolarizzano il rapporto di lavoro del proprio dipendente, in maniera integrale e per tutta la sua durata.
Infine, in tutti i casi di violazioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 301-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008) è consentito il pagamento della misura minima della sanzione amministrativa prevista, nell’ipotesi in cui l’illecito venga sanato entro il termine che è stato stabilito dall’Organo di vigilanza mediante il verbale di primo accesso ispettivo.