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Area Operatori![]() |
D’altro canto, tutti coloro che iniziano a svolgere un lavoro dipendente, a termine oppure in modalità part-time (sia a tempo determinato che indeterminato), rimangono iscritti nelle liste di mobilità, ma non possono usufruire della relativa indennità; ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1991.
I lavoratori autonomi, invece, non possono beneficiare della suddetta prestazione soltanto nel caso in cui percepiscano, nel corso di un anno, un reddito tale da comportare la decadenza dallo “stato di disoccupazione”; tale limite é stato fissato a 4.800 euro (per l’attività di lavoro autonomo) ed a 8.000 euro (per le collaborazioni coordinate e continuative). Chi decide di avviare un’attività autonoma (anche di collaborazione coordinata e continuativa), non può più avvalersi del diritto di permanenza nelle liste di mobilità, ma può richiedere l’anticipazione, in un’unica soluzione, del corrispondente trattamento economico. A questo riguardo, è fondamentale sottolineare che nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto con un contratto di lavoro subordinato, entro i 24 mesi successivi alla liquidazione, é tenuto a restituire l’intero importo anticipato; come é stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12746/2010).