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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 19/04/2011

I casi in cui decade il diritto alla permanenza nelle liste di mobilità
L’Inps ha recentemente chiarito alcune questioni fondamentali relative alla rioccupazione dei lavoratori collocati in mobilità. La stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come si legge nella circolare n. 67 del 2011, risulta incompatibile con tale forma di sostegno al reddito.

D’altro canto, tutti coloro che iniziano a svolgere un lavoro dipendente, a termine oppure in modalità part-time (sia a tempo determinato che indeterminato), rimangono iscritti nelle liste di mobilità, ma non possono usufruire della relativa indennità; ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1991.

I lavoratori autonomi, invece, non possono beneficiare della suddetta prestazione soltanto nel caso in cui percepiscano, nel corso di un anno, un reddito tale da comportare la decadenza dallo “stato di disoccupazione”; tale limite é stato fissato a 4.800 euro (per l’attività di lavoro autonomo) ed a 8.000 euro (per le collaborazioni coordinate e continuative). Chi decide di avviare un’attività autonoma (anche di collaborazione coordinata e continuativa), non può più avvalersi del diritto di permanenza nelle liste di mobilità, ma può richiedere l’anticipazione, in un’unica soluzione, del corrispondente trattamento economico. A questo riguardo, è fondamentale sottolineare che nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto con un contratto di lavoro subordinato, entro i 24 mesi successivi alla liquidazione, é tenuto a restituire l’intero importo anticipato; come é stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12746/2010).
 


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