
da "
EPAS NOTIZIE" del
20/04/2011
L'interruzione di gravidanza dà diritto al congedo di maternità
L'Inps (mediante il messaggio n. 9042 del 2011) ha precisato che un'eventuale interruzione di gravidanza che avviene, a partire dal 180esimo giorno dall'inizio della gestazione, si qualifica come "parto" e pertanto dà luogo al riconoscimento del congedo di maternità e del relativo trattamento previdenziale; previo accertamento del possesso, da parte della lavoratrice, dei requisiti previsti dalla legge.
Secondo le istruzioni fornite dall'Istituto previdenziale, per aborto si intende, invece, un'interruzione (spontanea o terapeutica) di gravidanza che si verifica precedentemente a questo lasso di tempo (vale a dire entro il 179esimo giorno dall'inizio della gestazione) ed in questo caso la donna può avvalersi del diritto all'indennità di malattia.
La data di inizio della gestazione, come si può leggere nel messaggio, viene identificata calcolando a ritroso 300 giorni dalla data presunta del parto, senza però comprenderla nel conteggio.
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