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Area Operatori![]() |
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente per territorio e agli Istituti previdenziali, l’occupazione notturna di lavoratori che effettuano le loro mansioni in maniera continuativa, durante turni di almeno 6 ore, per un minimo di 78 giorni l’anno (per coloro che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° luglio del 2008 ed il 30 giugno del 2009) o di 64 giorni (qualora i requisiti venissero maturati a partire dal 1° luglio del 2009). Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi presta la propria attività nell’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno tre ore (articolo 5, comma 1).
Inoltre, le imprese devono inoltrare, alla DPL competente e agli Istituti previdenziali, una comunicazione relativa allo svolgimento delle lavorazioni che coinvolgono personale addetto alle linee di catena ed alle attività in serie; entro il termine di 30 giorni dal loro avvio (articolo 5, comma 2). Nello specifico, si tratta delle attività assicurate presso l’Inail con le seguenti voci di tariffa: 1462 (prodotti dolciari); 2197 (lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche); 6322 (macchine per cucire), 6411 (costruzione di autoveicoli e rimorchi); 6581 (apparecchi termici); 6582 (elettrodomestici); 6590 (altri strumenti ed apparecchi); 8210 (confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori) ed infine 8230 (confezione di calzature in qualsiasi materiale).
La mancata osservanza, da parte delle aziende, degli obblighi appena descritti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, il cui importo va dai 500 ai 1.500 euro (articolo 5, comma 3).