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Tra i casi che possono far slittare il termine finale del periodo di apprendistato troviamo: il servizio di leva; l’assenza per maternità o congedo parentale e la sospensione consensuale dell’attività lavorativa per esigenze aziendali. D’altro canto, il godimento delle ferie annuali é già previsto nel contratto e pertanto non determina nessuna proroga del rapporto lavorativo.
A questo riguardo, il Ministero del Lavoro aveva già precisato che eventuali interruzioni del lavoro, inferiori alla durata di un mese, non danno luogo a nessun prolungamento del contratto di apprendistato. Per quanto riguarda, invece, i periodi di assenza superiori a questo termine, spetta al datore di lavoro valutare ogni singolo episodio, stabilendo in che modo le assenze hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi formativi.