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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 27/04/2011

Apprendistato: le assenze prolungate possono far slittare il termine del contratto
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, attraverso il parere n. 9/2011, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi alle ipotesi di interruzione dell’attività lavorativa, nell’ambito dei contratti di apprendistato; sulla questione erano recentemente intervenuti anche il Ministero del Lavoro (interpello n. 34/2010) e la Corte di Cassazione (sentenza n. 20357/2010).

Tra i casi che possono far slittare il termine finale del periodo di apprendistato troviamo: il servizio di leva; l’assenza per maternità o congedo parentale e la sospensione consensuale dell’attività lavorativa per esigenze aziendali. D’altro canto, il godimento delle ferie annuali é già previsto nel contratto e pertanto non determina nessuna proroga del rapporto lavorativo.

A questo riguardo, il Ministero del Lavoro aveva già precisato che eventuali interruzioni del lavoro, inferiori alla durata di un mese, non danno luogo a nessun prolungamento del contratto di apprendistato. Per quanto riguarda, invece, i periodi di assenza superiori a questo termine, spetta al datore di lavoro valutare ogni singolo episodio, stabilendo in che modo le assenze hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi formativi.


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