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Ora, dunque, anche il personale ispettivo dell’Istituto previdenziale dovrà ricorrere al verbale di primo accesso ed a quello unico conclusivo; come già avviene per gli ispettori del lavoro.
La regolarità del primo documento é subordinata alla necessaria presenza di alcune fondamentali informazioni, come ad esempio: “l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego” oppure di un “campione significativo del personale, in relazione alle dimensioni dell’impresa”, al fine di appurare la “regolare costituzione del rapporto di lavoro”. Inoltre, esso devo includere obbligatoriamente anche la descrizione delle attività svolte dal personale ispettivo, in sede di primo accesso; secondo quanto stabilito dall’articolo 33, comma 1, lett. b) della legge 183/2010.
Il verbale unico, invece, viene redatto al fine di notificare ai diretti interessati (datore di lavoro ed eventuali responsabili) “tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza”. Come si può leggere nella circolare, l’Istituto previdenziale ha sottolineato l’obbligo, a carico degli ispettori, di indicare in tale verbale gli “strumenti di difesa e gli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.