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 da "EPAS NOTIZIE" del 23/05/2011
    da "EPAS NOTIZIE" del 23/05/2011Secondo l’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003, “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”.
 
Inoltre, il suddetto articolo individua anche i tipi di attività che prevedono il ricorso al lavoro occasionale accessorio, tra cui troviamo: il lavoro domestico (inclusa l’assistenza domiciliare rivolta ai bambini, agli anziani, alle persone malate ed ai soggetti portatori di handicap); l’insegnamento privato supplementare; i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti e l’organizzazione di manifestazioni di carattere sociale, sportivo e culturale o caritatevole.
Possono beneficiare dell’opzione dei “buoni lavoro” le seguenti categorie di soggetti: “disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero ed infine lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro”; come é stato stabilito dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
La legge n. 10 del 2011 di conversione del Decreto Milleproroghe ha confermato la possibilità di estendere la soluzione del voucher, anche ai lavoratori impiegati a tempo parziale (ma non per le attività svolte a favore del proprio datore di lavoro) ed ai titolari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, indennità disoccupazione ordinaria, mobilità e disoccupazione speciale edile).
Coloro che svolgono impieghi occasionali non possono percepire, da parte del medesimo committente, un compenso superiore ai 5.000 euro l’anno. A tal proposito, l’Inps ha specificato che tale somma va considerata al netto dei contributi e che quindi ciascun lavoratore, interessato da questa particolare forma contrattuale, non può ricevere più di 6.660 euro annui dallo stesso datore di lavoro (circolare n. 88 del 2009).
Infine, é fondamentale porre in evidenza che i buoni, disponibili sia in formato cartaceo che telematico, comprendono l’assicurazione all’Inail, il versamento dei contributi presso la gestione separata Inps ed un compenso all’Istituto previdenziale per la gestione del servizio.
 
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