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Area Operatori![]() |
Tale disposizione, introdotta in forma sperimentale per il triennio 2009-2011, é rivolta a coloro che sono impiegati, con il ruolo di apprendista, alla data del 29 novembre del 2008. Inoltre, il godimento del suddetto beneficio é riservato a chi svolge la propria attività, da almeno tre mesi, in aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale.
E’ importante sottolineare che l’ammontare dell’indennità, anche per quest’anno, equivale all’importo dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga (80% dello stipendio).
L’apprendista, nel caso di licenziamento, oltre ad iscriversi al Centro per l’Impiego e a dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro, é tenuto a presentare all’Inps la domanda, per l’accesso al citato trattamento, entro il termine di 68 giorni dalla conclusione del contratto. Qualora, invece, il lavoratore fosse stato solo sospeso deve far pervenire la domanda, all’Istituto previdenziale, entro 20 giorni dall’inizio dell’interruzione del rapporto di lavoro e dichiarare la propria volontà ad avviare un percorso formativo o di riqualificazione professionale.