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La questione è stata chiarita dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro mediante l’interpello n. 17 del 2011, secondo il quale: “l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Dlgs. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici”.
Pertanto, per quanto riguarda i periodi di astensione dal lavoro successivi alla data del 30 aprile del 2011, i giornalisti sono tenuti a presentare la domanda, per ottenere il congedo straordinario, alla sede Inps competente per territorio; anche nel caso in cui abbiano già ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Inpgi.
Per ottenere maggiori informazioni al riguardo, è possibile consultare sia la circolare dell’Inpgi (n. 4 del 7 aprile 2011) che il messaggio dell’Inps (n. 12440 del 8 giugno 2011), entrambi pubblicati dai citati Istituti previdenziali sui rispettivi siti istituzionali.