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Tra le varie novità che sono state introdotte, dal suddetto provvedimento legislativo, va segnalata la modifica apportata all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”); in tema di congedo di maternità.
Entrando nel dettaglio, il Decreto di riordino stabilisce che le lavoratrici hanno il diritto di riprendere a svolgere le proprie mansioni (previo preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro) nel caso in cui si verifichino le seguenti ipotesi:
• “interruzione (spontanea o terapeutica) della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione”;
• “decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità”.
Come si può leggere nel testo, le destinatarie del provvedimento possono ricorrere a tale scelta, “a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute”.