Ecco i documenti validi per la libera circolazione degli stranieri nell’area Schengen
Lunedì  13 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la lista contenente i documenti regolarmente riconosciuti validi per la libera circolazione nell’area Schengen. Tra questi non è compreso, naturalmente, il cedolino rilasciato agli stranieri in attesa del primo permesso di soggiorno.
Questi i documenti validi (da presentare congiuntamente ad un passaporto in corso di validità):
— permessi di soggiorno con validità temporanea — validi da tre mesi a un massimo di tre anni, rilasciati per i seguenti motivi:
•	affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
•	motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
•	motivi religiosi,
•	 studio,
•	missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
•	asilo politico,
•	 apolidia,
•	tirocinio formazione professionale,
•	riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
•	 ricerca scientifica,
•	attesa occupazione,
•	 lavoro autonomo,IT 27.5.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 157/5
•	lavoro subordinato,
•	lavoro subordinato stagionale,
•	famiglia,
•	 famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
•	volontariato,
•	 protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE)
— permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente
— permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità
— permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi),
— carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:
— carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi, con validità fino a cinque anni
— carta d'identità M.A.E. (carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri):
•	mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,
•	 mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,
•	 mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,
•	 mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,
•	 mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,
•	 mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,
•	 mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,IT C 157/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.5.2011
•	 mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario.
•	 elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.
 
N.B: i modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i Consoli onorari stranieri non vengono più rilasciati e sono sostituiti dal mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.
 
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