![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
In quest’occasione, il Dicastero ha precisato che nell’ipotesi di Cassa integrazione a “zero ore” la fruizione delle cosiddette ferie obbligatorie può essere rinviata fino alla ripresa dell’attività produttiva.
Il riferimento è all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, secondo il quale: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Tale termine, invece, non può essere prorogato nel caso di Cassa integrazione parziale (ovvero autorizzata soltanto per alcune ore); in quanto l’azienda deve permettere, ai dipendenti, di recuperare le proprie energie psico-fisiche, attraverso un periodo di riposo dal lavoro.