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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 22/06/2011

Lavori usuranti: le novità relative alle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro
Il “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (attraverso la circolare n. 15 del 2011) ha fornito istruzioni operative riguardo l’adempimento degli obblighi comunicativi, a carico dei datori di lavoro, previsti dall’articolo 5 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 67 del 2011 che sancisce il diritto al pensionamento anticipato per le categorie di lavoratori che svolgono mansioni usuranti.

Entrando nel dettaglio, si tratta di due comunicazioni obbligatorie che devono essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, alla Direzione provinciale del lavoro (Dpl) e ai competenti Istituti previdenziali.

La prima comunicazione si riferisce all’esecuzione di mansioni che impiegano personale addetto alle linee di catena ed alle attività in serie e deve essere effettuata entro 30 giorni dal loro avvio. A questo riguardo, è importante sottolineare che tale disposizione si riferisce soltanto a quelle attività lavorative che soddisfano i seguenti requisiti:

• applicazione di una delle voci di tariffa per l’assicurazione Inail (che sono elencate nell’allegato 1 del Decreto Legislativo n. 67 del 2011);
• ricorso ad un processo produttivo in serie;
• liquidazione delle retribuzioni secondo il sistema del cottimo.

Il Dicastero ha specificato che la suddetta comunicazione va effettuata mediante il Modello “LAV-US” che è disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it a partire dal 21 giugno. Il termine ultimo, per adempiere a tale obbligo, era stato originariamente fissato alla data del 25 giugno 2011 (ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 67 del 2011) ma come si può leggere nella circolare: “attese le difficoltà applicative della disposizione […] si ritiene comunque non sanzionabile il lavoratore che abbia trasmesso la citata modulistica entro il 31 luglio p.v.”.

La seconda comunicazione, invece, riguarda lo svolgimento di lavoro notturno (secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 67 del 2011) e può essere inoltrata, dai datori di lavoro, per mezzo del modello “LAV-NOT”, presente dal 20 luglio sul portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Per quanto riguarda le attività relative all’anno 2010, il sovra citato modello deve essere trasmesso entro il 30 settembre del 2011; mentre per le prestazioni effettuate nel corso del 2011, la scadenza è stata fissata al 31 marzo del 2012.

Il documento ministeriale specifica che sono punibili, con una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, soltanto le comunicazioni omesse e quelle che includono informazioni inesatte o non veritiere.

 


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