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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 23/06/2011

Congedo parentale ed indennità di maternità per le lavoratrici autonome
L’Inps, attraverso il messaggio n. 13041 del 2011, ha precisato che le madri adottive o affidatarie possono beneficiare del congedo parentale, per un periodo non superiore ai tre mesi, anche nel caso in cui svolgano un lavoro autonomo; a condizione che il minore non abbia raggiunto il traguardo della maggiore età.

Tra le destinatarie del documento dell’Istituto previdenziale rientrano, dunque, le seguenti categorie di lavoratrici: artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, colone, mezzadre, coltivatrici dirette.

In precedenza, il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto Legislativo n. 151 del 2001) riconosceva il diritto del congedo parentale, da usufruire entro un anno dall’atto dell’adozione o dell’affidamento, soltanto nell’ipotesi in cui il bambino avesse un’età inferiore ai 12 anni. L’inps ha specificato che l’abolizione di tale limite anagrafico dal T.U., ad opera della legge finanziaria del 2008, riguarda anche le lavoratrici autonome.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di usufruire dell’indennità di maternità, è necessario fare riferimento ai seguenti limiti d’età dei minori:
• sei anni (nel caso di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo);
• diciotto anni ( se si tratta di adozione o affidamento preadottivo internazionale).
 


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