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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 11/07/2011

Obblighi contributivi in caso di mancato godimento dei permessi per ROL e per ex festività
L’Inps ha recentemente pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, la circolare n. 92 del 2011 che fornisce istruzioni operative riguardo gli adempimenti contributivi relativi alla mancata fruizione dei permessi per ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e per festività soppresse.

Con il termine ROL si intende una “riduzione dell’orario di lavoro” che si realizza attraverso la concessione di permessi orari, la cui durata può coprire anche una o più giornate lavorative. Si tratta di un istituto di fonte contrattuale che non comporta alcuna diminuzione della retribuzione, a danno dei lavoratori.

Inoltre, la circolare specifica che la contrattazione collettiva riconosce ai lavoratori il diritto di beneficiare di permessi “in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione)”.

Qualora i lavoratori non riescano ad utilizzare i suddetti permessi, nell’arco di un determinato periodo fissato a priori, hanno l’opportunità di ricevere un’indennità sostitutiva. Infine, è importante sottolineare che nel caso non venga corrisposta tale forma di indennità è previsto un obbligo contributivo, a carico dei datori di lavoro (che va assolto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine di scadenza dei permessi non fruiti).
 


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