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Nei casi “di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre” anche al padre è riconosciuto il diritto di richiedere il differimento del congedo parentale.
A stabilirlo è stato il messaggio dell’Inps n. 14448 del 2011 che si basa su una precedente interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 116 del 7 aprile 2011).
La lavoratrice, per poter usufruire di questa opportunità, deve dichiarare la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa, durante il ricovero del figlio presso la struttura ospedaliera; pertanto è necessario acquisire le certificazioni mediche, rilasciate dal medico specialista del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o con esso convenzionato e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestanti l’idoneità della donna a svolgere le proprie mansioni lavorative.