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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 19/07/2011

La totalizzazione dei contributi pensionistici
L’opzione della totalizzazione permette ai lavoratori di cumulare i contributi, versati presso due o più gestioni, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. In base a questo meccanismo, dopo l’unione dei diversi periodi contributivi, ciascun Ente previdenziale è tenuto a liquidare la “quota” di sua pertinenza.

La legge n. 247 del 2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale") stabilisce che i soggetti interessati possono avvalersi della totalizzazione, anche nel caso in cui abbiano già maturato i requisiti necessari per accedere alla pensione. Inoltre, il suddetto provvedimento normativo prevede che è necessario aver versato almeno tre anni di contribuzione, in ogni singola gestione previdenziale, per poter beneficiare di questa opportunità.

Secondo l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2006, possono ricorrere alla totalizzazione:

• i lavoratori dipendenti;
• i lavoratori autonomi (gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali);
• i lavoratori parasubordinati (ossia coloro che risultano iscritti alla gestione separata);
• i sacerdoti secolari ed i ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, autorizzate dal Ministero dell’Interno con apposito Decreto;
• i liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
• coloro che sono iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

 


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