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Entrando nel dettaglio, l'articolo 18, comma 16, lettera a), del Decreto Legge n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) ha aggiunto all'articolo 20 del Decreto Legge n. 112 del 2008 il comma 1-bis.
Secondo la nuova disposizione, a partire dalla data del 1° maggio, i datori di lavoro che provvedono a fornire direttamente l’indennità economica di malattia ai propri dipendenti, in luogo dell’Inps (in base a quanto stabilito da eventuali previsioni normative o da contratti collettivi) come avviene ad esempio nel settore terziario, sono tenuti a versare i relativi contributi all’Istituto previdenziale; contrariamente a quanto avveniva in passato.