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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 25/07/2011

La malattia può sospendere la fruizione delle ferie
L’articolo 36 della nostra Carta Costituzionale sancisce l’inalienabile diritto del lavoratore “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”. Inoltre, tale materia è disciplinata anche dall’articolo 2109 del Codice civile, secondo il quale: il periodo di ferie deve essere preferibilmente continuativo e la sua durata è fissata “dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità”.

La circolare Inps n. 109 del 1999 (basandosi sul parere espresso dalle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998) ha chiarito che un’eventuale malattia, intervenuta durante le ferie, può interrompere la fruizione di queste ultime; in quanto ai lavoratori deve essere permesso di recuperare le proprie energie psico-fisiche, attraverso un adeguato periodo di riposo dal lavoro. I soggetti interessati, a modificare la causa della loro assenza da ferie a malattia, sono tenuti semplicemente a notificare, al datore di lavoro, la loro condizione di salute.

 


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