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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 26/07/2011

Assegno integrativo di mobilità: nuova modalità di presentazione della domanda
Coloro che decidono di instaurare un rapporto lavorativo che implica “l'inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza”, possono usufruire di un assegno integrativo che viene erogato con cadenza mensile (per un periodo massimo di dodici mesi) e il cui ammontare è “pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Tale beneficio può essere concesso esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

• la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
• il possesso dei requisiti che permettono di ricevere l’indennità di mobilità.

A stabilirlo è stato l’articolo 9, comma 5, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”).

L’Inps, attraverso la pubblicazione della circolare n. 95/2011, ha comunicato che a partire dal prossimo 18 luglio le domande per ottenere l’assegno integrativo di mobilità potranno essere presentate: accedendo alla sezione “servizi online” presente sul sito web (www.inps.it) oppure rivolgendosi ai patronati/intermediari o al “contact center” (numero verde: 803.164) dell’Istituto previdenziale. E’ importante sottolineare, a questo riguardo, che il ricorso a questi tre canali diventerà obbligatorio soltanto dopo un periodo transitorio della durata di tre mesi (ossia a decorrere dalla data del 1° ottobre 2011).
 


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