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Il messaggio diffuso dall’Istituto previdenziale, fa riferimento all’articolo 7 (comma 8) della legge n. 223 del 1991 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 175 del 27 luglio 1991; secondo il quale: “l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione”.
Nell’ipotesi in cui, invece, il rapporto di lavoro si sviluppi al di fuori del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, i soggetti interessati possono fare richiesta per l’indennità di disoccupazione agricola; qualora siano in possesso dei requisiti necessari, per accedere a tale forma di sostegno al reddito.