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Il riferimento è all’articolo 18, comma 11, della sovra citata legge n. 111 del 2011 che impone ai soggetti in questione di versare un contributo soggettivo minimo, alla propria Cassa professionale di previdenza, “con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”. Inoltre, gli Enti previdenziali privati sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove regole, entro la data del prossimo 6 gennaio (ossia sei mesi dopo l’entrata in vigore della “manovra”). Il comma 12 del medesimo articolo, invece, esclude dall’obbligo di contribuzione presso la Gestione separata dell’Inps coloro che svolgono attività lavorative, il cui esercizio prevede l’iscrizione ad appositi albi professionali.
Maggiori informazioni, in materia, sono contenute nella circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011 che è stata pubblicata dall’Istituto previdenziale, sul proprio sito istituzionale (www.inps.it).