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Numerose problematiche erano sorte in seguito all’entrata in vigore della legge n.122/2010, in particolare per quella clausola di salvaguardia contenuta nell’art.12, comma 5, che ricordiamo prevedeva che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuassero ad applicarsi, nel limite di 10.000 unità, a quei lavoratori posti in mobilità ordinaria e in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, e che avrebbero maturato i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità; così come per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
L’INPS avrebbe dovuto redigere una graduatoria dei potenziali beneficiari della disposizione normativa; proprio la formazione della graduatoria, secondo il comma 6 dell’art 12 della legge 122/2010 doveva essere redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa. Pertanto, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari avrebbero potuto accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia secondo le disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione. Inoltre, si rammenta che la legge 220/2010, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 12 della legge n. 122/2010, aveva disposto che il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, poteva prolungare, con un decreto attuativo, il trattamento di sostegno del reddito.
“L’INPS, nonostante avesse confermato di poter ultimare la graduatoria dei potenziali beneficiari e definire i criteri di applicazione della norma- continua il Presidente Nesci- ha lasciato per mesi numerosi lavoratori, nostri assistiti e non solo, nel dubbio se la salvaguardia della decorrenza potesse applicarsi a loro o meno. Ora, dopo un periodo abbastanza lungo, in cui è stata sospesa l’erogazione dell’indennità di mobilità a molti lavoratori e non è stato possibile procedere né al prolungamento della tutela del reddito né alla liquidazione della pensione- conclude il Presidente Nazionale dell’EPAS- il Ministero del Lavoro, comprendendo questa situazione di stallo, ha dato mandato all’INPS di continuare a pagare, provvisoriamente almeno per luglio e agosto 2011, l’indennità a tutti coloro che avevano maturato i requisiti per poter andare in pensione da luglio, ma la cui indennità era stata già sospesa. Spero vivamente che questa decisione sia seguita da quella di poter fare chiarezza su una situazione davvero difficile per tante persone che purtroppo si trovano quasi a dover elemosinare il rispetto di un loro diritto, normativamente garantito dalla legge”.