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Si tratta di una trattenuta mensile pari al 5% per la parte della pensione eccedente i 90mila euro lordi annui e del 10% per quella eccedente i 150mila euro; riguardo questo punto va chiarito che il trattamento pensionistico complessivo, in seguito al suddetto prelievo, non può essere inferiore all’importo di 90mila euro.
Tale misura, introdotta dalla manovra finanziaria di luglio (articolo 18, comma 22-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), era stata temporaneamente abrogata dalla manovra di ferragosto (articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138) e successivamente reintrodotta, in fase di conversione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 1).
L’Istituto previdenziale, nella nota operativa, ha specificato che sulla rata di ottobre sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011.