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Come è noto, tali percorsi formativi si rivolgono ai soggetti disoccupati (ossia coloro che hanno perso il lavoro, inclusi i lavoratori collocati in mobilità) oppure inoccupati (vale a dire le persone che non hanno mai avuto un’occupazione) e possiedono una loro autonoma disciplina giuridica.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 (comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento) la loro durata massima può essere di sei mesi; come per gli altri tipi di tirocini disciplinati dall’articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138. I “tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo” possono essere, però, stipulati anche nel caso in cui siano già trascorsi dodici mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, da parte dei diretti beneficiari.
Inoltre, il Dicastero ha specificato che la disciplina giuridica relativa a questa categoria di tirocini va dedotta, in via interpretativa, dalle norme regionali e, qualora queste non siano state approvate, dalle disposizioni contenute nel cosiddetto “Pacchetto Treu” (in modo particolare, occorre fare riferimento all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) ed infine in quelle del Decreto attuativo (Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142).