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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 13/10/2011

Assegno di maternità anche per le "precarie"
Il Testo Unico della maternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2011 n. 151) riconosce alle madri (biologiche, adottive o affidatarie) in possesso di determinati requisiti il diritto di ricevere il cosiddetto assegno di maternità; il cui ammontare, per le nascite avvenute durante l’anno in corso, è pari alla cifra di 1.946,88 euro.

Le destinatarie del provvedimento sono:

• le lavoratrici con rapporto lavorativo in corso che abbiano diritto all’indennità di maternità e che possano contare su almeno tre mesi di contribuzione maturati nell’intervallo di tempo compreso tra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita;
• le lavoratrici che abbiano concluso il rapporto di lavoro nel corso della gravidanza e che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione maturati durante il periodo compreso tra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita;
• le dipendenti in possesso di almeno tre mesi di contribuzione che abbiano già usufruito di una prestazione da parte dell’Inps (come ad esempio quella per la disoccupazione); ma esclusivamente nell’ipotesi in cui tra il momento del parto e quello di cessazione del diritto alla prestazione non siano trascorsi più di nove mesi.

Possono accedere al beneficio le madri residenti in Italia che siano cittadine italiane o comunitarie oppure extracomunitarie (ma in quest’ultimo caso è necessario avere il permesso Ce per i soggiornanti di lungo periodo, vale a dire l’ex “carta di soggiorno”). Inoltre, le richiedenti sono tenute a presentare la domanda all’Inps entro sei mesi dal lieto evento.
 


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