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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 14/10/2011

Intervallo minimo di un anno tra la C.I.G.S. a "zero ore" e la C.I.G.O.
Le imprese che hanno già beneficiato di un periodo di 12 mesi consecutivi di C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) a “zero ore” non possono richiedere un altro periodo di C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) prima che sia trascorso almeno un anno di attività lavorativa.

A comunicarlo è stato l’Inps attraverso la diffusione del messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011 che si basa su quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”); secondo il suddetto articolo: “qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.

Come è noto la Cassa Integrazione è un Istituto, previsto dalla nostra normativa, che consente ai lavoratori, esonerati dall’attività lavorativa o che svolgono le loro mansioni ad orario ridotto, di ricevere una prestazione economica da parte dell’Inps. Per C.I.G.S. a “zero ore” si intende, invece, una sospensione totale del lavoro.

 
 


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