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 da "EPAS NOTIZIE" del 14/10/2011
    da "EPAS NOTIZIE" del 14/10/2011A comunicarlo è stato l’Inps attraverso la diffusione del messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011 che si basa su quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”); secondo il suddetto articolo: “qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.
Come è noto la Cassa Integrazione è un Istituto, previsto dalla nostra normativa, che consente ai lavoratori, esonerati dall’attività lavorativa o che svolgono le loro mansioni ad orario ridotto, di ricevere una prestazione economica da parte dell’Inps. Per C.I.G.S. a “zero ore” si intende, invece, una sospensione totale del lavoro.
 
 
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