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Maggiori informazioni al riguardo sono contenute in una nota operativa (n. 23 del 2011) diffusa dall’Istituto previdenziale che si basa su un precedente orientamento giurisprudenziale, vale a dire la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008.
Tali permessi possono essere fruiti entro il termine di un anno, dalla nascita del bambino oppure dal suo ingresso in famiglia (nelle ipotesi di adozione o di affidamento) ed in ogni caso il giorno di riposo può essere richiesto esclusivamente a partire dal giorno successivo alla scadenza del congedo di maternità.
Si tratta di un’opportunità che è però subordinata all’esistenza di specifiche condizioni; l’altro genitore deve essere, ad esempio, occupato in altre attività (come accertamenti sanitari oppure cure mediche).