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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 20/10/2011

Chiarimenti dell'Inps sul congedo parentale
L’Inps, attraverso la diffusione del messaggio n. 19772 del 18 ottobre, ha fornito istruzioni operative in merito all’istituto del congedo parentale; la cui disciplina è contenuta nell’articolo 32 (e seguenti) del cosiddetto Testo Unico sulla maternità (vale a dire il Decreto Legislativo 26 marzo 2011 n. 151).

Secondo l’interpretazione fornita dall’Ente previdenziale; i giorni festivi oppure le domeniche ed i sabati (se si prende in considerazione una settimana corta) che sono ricompresi nell’ambito di un periodo di ferie, malattia o assenza del lavoratore per altre motivazioni non possono essere indennizzati per il calcolo dei giorni di congedo parentale.

Inoltre, come si può leggere nel medesimo documento, l’Inps ha specificato che esclusivamente nell’ipotesi in cui il lavoratore padre abbia due (o più) contratti di lavoro a tempo parziale orizzontale (o misto) può usufruire di questo tipo di congedo nella modalità ad ore; in questo caso, infatti, è prevista la possibilità di astenersi da uno dei due rapporti lavorativi, a titolo di congedo parentale; continuando però a svolgere le mansioni relative all’altro impiego.


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