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Ancora novità in arrivo dunque per il sempre più instabile sistema previdenziale italiano: dall’Unione Europea arriva un nuovo invito a mettere in atto misure forti e concrete per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio, attraverso un nuovo piano che continui l’opera iniziata con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e proseguita nel corso di quest’anno con l’approvazione della Legge n. 111 del 15 luglio prima, e della Legge n. 148 del 14 settembre poi. Se a questi provvedimenti si aggiungo novità importanti come il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, relativo al prepensionamento dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e l’innalzamento del requisito pensionistico di vecchiaia per le donne del pubblico impiego a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012 (su esplicita richiesta dell’UE), si capisce come i lavoratori italiani prossimi alla pensione si sentano un pochino in balia degli eventi.
Accanto a queste novità che di certo non favoriscono i cittadini, poiché rimandano il momento del possibile pensionamento (a parte la Legge sui lavori usuranti, che rimane comunque ancora una partita da chiudere), è arrivata una notizia sicuramente importante che può essere considerata positiva per come pare destinata a eliminare parecchi dubbi su una delle questioni più spinose degli ultimi mesi, vale a dire l’individuazione dei 10.000 lavoratori posti in mobilità che avranno accesso alle vecchie finestre di uscita: il messaggio Inps n. 20062 del 21 ottobre 2011 ha infatti stabilito che “La data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008”. Questo messaggio Inps potrebbe dunque aver chiarito uno dei nodi irrisolti più controversi dell’ultimo anno a livello previdenziale, anche perché afferma che, in riferimento ai lavoratori esclusi dai 10.000 che avranno accesso alle vecchie finestre di uscita, la fruizione dell’indennità di mobilità “È prorogata per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico”, sulla base di quanto stabilito con la Legge n.220 del 2010, art. 1, c. 37, lett. a (divenuto poi art. 12, c. 5 bis della Legge 122/2010). Questo implica dunque che non dovrebbero verificarsi casi in cui lo slittamento della finestra di uscita darà vita a mesi in cui il lavoratore non potrà avere accesso alla pensione e non beneficerà neanche dell’indennità di mobilità, anche se viene specificato che tale beneficio dovrà essere ufficializzato previo apposito Decreto Ministeriale di concessione che verrà comunicato con specifico messaggio attuativo.
“I chiarimenti in merito al problema dei lavori posti in mobilità sono sicuramente accolti con grandissima soddisfazione dal Patronato Epas –afferma Denis Nesci- soprattutto in considerazione dei numerosi dubbi che assillavano molti lavoratori finiti in questa sorta di limbo. Speriamo che le precisazioni del messaggio Inps possano ridare una certa serenità a tutti, anche perché è stato scongiurato il pericolo che alcuni lavoratori potessero trovarsi scoperti per alcuni mesi, senza cioè percepire né la mobilità, né la pensione. A questo punto –conclude il Presidente Nazionale Epas- invitiamo i cittadini a contattarci in merito alla questione, garantendo loro la massima disponibilità al riguardo e cercando di aiutare i lavoratori a tutelare i diritti acquisiti”.