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Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 16, del Testo Unico sulla maternità, contempla due ipotesi che permettono alla lavoratrice madre di riprendere l’attività lavorativa, con un preavviso di almeno dieci giorni, durante il periodo di congedo obbligatorio:
• interruzione (spontanea o terapeutica) della gravidanza dopo il 180° giorno (o anche in coincidenza con il 180° giorno);
• decesso del bambino al momento della nascita oppure durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro post-parto.
La lavoratrice deve dimostrare che il rientro anticipato al lavoro non rechi nessun danno alla propria salute, presentando al datore di lavoro un apposito certificato medico rilasciato dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o con esso convenzionato e dal medico competente per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, a questo riguardo, è importante sottolineare che l’interruzione del congedo sospende la fruizione dell’ indennità di maternità.
L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 119/2011 ha, invece, modificato l’articolo 45 del Testo Unico sulla maternità prescrivendo che è possibile beneficiare dei riposi giornalieri, nei casi di adozione e di affidamento, “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” e non “entro un anno di vita del bambino”; come stabilito in precedenza.